Dopo aver spiegato quali enti possono definirsi OdV a seguito della riforma del Terzo Settore, vediamo come cambia il regime fiscale delle OdV.
Come per le APS, il Codice del Terzo Settore – oltre a quanto previsto per tutti gli Enti del Terzo Settore dall’art.79 comma 2,3 e 4, nell’articolo 84 – dispone altre attività che le OdV potranno svolgere al fine di reperire fondi per lo svolgimento della propria attività istituzionale e che non sono considerate commerciali.
È da sottolineare che il legislatore, nell’individuazione delle attività, riprende quanto disciplinato dal Decreto Ministero delle Finanze con il decreto del 25/05/1995 “Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato” (tranne l’ultima attività definita dalla lettera e).
In particolare, al comma 1 viene specificato che non si considerano commerciali le seguenti attività effettuate dalle ODV e svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
- vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Le agevolazioni sugli immobili
Come per le APS, anche per le OdV è prevista l’esclusione da imposizione IRES dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento o al finanziamento di attività non commerciali (comma 2 art.85 CTS).
Questa beneficio fiscale è già in vigore dal 1° gennaio 2018.
La disposizione è estesa anche alle OdV trasformatesi in enti filantropici e iscritte nell’apposita sezione del RUNTS (comma 2-bis art.85 CTS).
Germana Pietrani Sgalla
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