Le associazioni non profit possono fare pubblicità alle proprie attività? E ad eventi particolari?
È una domanda che molte organizzazioni non profit non si pongono, pubblicizzando festival, tornei, serate danzanti e quant’altro senza criterio.
Ed è un guaio perché il nostro modo di comunicare e di presentarci all’esterno la dice lunga su chi siamo e su cosa facciamo realmente.
Anche agli enti accertatori, che controllano i siti e i canali social delle associazioni.
In questo articolo darò informazioni utili riguardo:
- targhe e insegne indicanti la sede associativa;
- promozione delle attività o degli eventi;
- pubblicità e associazioni di volontariato (OdV);
- pubblicità e sponsorizzazioni.
Le regole da tenere presenti non sono tante, basta un po’ di buonsenso e buona volontà. Partiamo?
Targhe e insegne
Le organizzazioni non profit possono applicare una targa fuori della sede sociale. Nella targa va riportato:
- il nome dell’organizzazione per esteso;
- il logo (se esiste);
- l’ente nazionale di appartenenza (se esiste);
- l’indicazione che l’ingresso è riservato ai soci.
Di solito l’apposizione della targa non è soggetta all’imposta sulla pubblicità, mentre l’insegna luminosa potrebbe esserlo.
È necessario quindi chiedere informazioni al Comune di residenza dell’ente prima di installarle.
Attenzione: la targa o l’insegna devono svolgere esclusivamente la funzione di indicare la sede sociale.
In alcun modo possono riportare le attività o i servizi svolti all’interno.
Promozione delle attività o degli eventi
Qui entriamo in un ambito molto delicato, dove il confine tra attività istituzionale e commerciale è labile.
Quindi bisogna avere la massima attenzione nel preparare manifesti, volantini e la comunicazione online.
Il concetto principale da ricordare è che le associazioni, di norma, effettuano attività/servizi esclusivamente per:
- i propri soci;
- i tesserati dell’ente nazionale di riferimento (se esiste);
- i familiari dei soci (in alcuni casi particolari, come le Associazioni di Promozione Sociale, vedi art.20 L. 383/2000).
Quindi non sarebbe necessario fare pubblicità all’esterno.
Basterebbe una newsletter interna o affiggere una comunicazione sulla bacheca in sede per avvisare i soci delle attività o degli eventi in programma.
Ecco perché la pubblicità esterna viene vista dagli enti accertatori come un indizio della volontà dell’associazione di vendere prodotti o servizi a persone non socie.
Attività per definizione commerciale, quindi soggetta a tassazione.
Ecco perché controllano attentamente la pubblicità di corsi, festival, eventi, concerti, tornei al fine di stanare le finte associazioni che eludono il fisco.
In realtà nessuna legge vieta all’associazione di informare la cittadinanza della sua esistenza e delle sue finalità, allo scopo di ampliare la base associativa.
Oppure informarla della creazione di attività o eventi che reputa importanti per la collettività.
Ma deve farlo con accortezza.
Lo ha sancito con chiarezza la Commissione Tributaria di Torino (sentenza n.806/24/14), che in un passaggio scrive: “Orbene non è affatto chiara a questa commissione quale sia la base giuridica che vieta alle associazioni sportive dilettantistiche di effettuare pubblicità per l’ampliamento della base dei partecipanti. Né, per comune esperienza, la propaganda è completamente avulsa dal mondo del no profit soprattutto in un contesto come l’attuale in cui vi sono iniziative di raccolta di fondi per la lotta alle malattie sconosciute che riescono ad ottenere importanti risultati grazie alla pubblicità televisiva e addirittura anche le università statali svolgono campagne pubblicitarie per incrementare il numero dei loro studenti“.
Per non dare adito a confusione è fondamentale che il messaggio sia costruito presentando l’associazione, le sue finalità e le attività che svolge a favore della collettività.
In poche parole: non deve promuovere l’evento, ma sé stessa.
Le informazioni che devono essere sempre presenti nella comunicazione (stampata e online) sono:
- nome dell’associazione per esteso e tipologia associativa (APS, ASD, volontariato, ONLUS, ecc.);
- nome dell’ente nazionale di riferimento (se esiste);
- la dicitura che l’ingresso è riservato ai soci, come pure la partecipazione alle attività o all’evento promosso.
Pubblicità e OdV
Rispetto alle altre tipologie associative, le associazioni di volontariato (OdV) hanno regole ferree sul tipo di attività commerciali che possono svolgere.
La pubblicità non è tra queste.
Di conseguenza, prestare uno spazio pubblicitario a fronte di un corrispettivo espone l’associazione al rischio di essere cancellata dal Registro regionale del Volontariato e di perdere la qualifica di ONLUS di diritto.
Diverso è il caso in cui l’associazione espone il ringraziamento per un contributo da parte di un privato ad una iniziativa specifica.
In questo caso si tratta di erogazione liberale e non di pubblicità, quindi restiamo nell’ambito delle attività istituzionali dell’ente.
Pubblicità e sponsorizzazioni
Pubblicità e sponsorizzazioni rientrano in un ambito esclusivamente commerciale (art.148 comma 4 TUIR). Quindi l’associazione deve:
- dotarsi di partita IVA;
- stipulare dei contratti con i soggetti paganti;
- effettuare scritture contabili separate da quelle relative all’attività istituzionale.
La pubblicità ha carattere occasionale.
L’attività promozionale avviene tramite cartelloni, manifesti o striscioni affissi nella sede dell’associazione o esposti durante le manifestazioni.
La sponsorizzazione consiste in un contributo erogato da un’impresa pubblica o privata per finanziare uno spettacolo o una manifestazione al fine di promuovere il proprio nome o i propri servizi.
Germana Pietrani Sgalla
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