Ruben:
Abbiamo fondato una ASD ma abbiamo problemi con la sede che abbiamo affittato perché il Comune dice che dobbiamo cambiare la destinazione d’uso dei locali. È giusto? Ce lo conferma?
Tornaconto&c. risponde:
In base alla normativa ancora vigente, quindi senza considerare le modifiche apportate dalla riforma del Terzo Settore, solo le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte ad un registro (locale o nazionale) possono scegliere una sede a prescindere dalla destinazione d’uso dei locali (L.383/2000).
In realtà esistono delle limitazioni anche per le APS: la disposizione di favore non vale se esistono strumenti urbanistici speciali e convenzioni con il Comune che stabiliscono specifiche destinazioni vincolanti.
Inoltre la compatibilità della sede con ogni destinazione urbanistica non esclude la necessità di presentare una SCIA quando la modifica del precedente uso interviene tra categorie funzionali non omogenee.
Il quadro normativo cambierà quando diventerà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore perché l’art.71 del Codice del Terzo Settore ha allargato a tutti gli enti iscritti al Registro la possibilità di svolgere attività istituzionali in qualsiasi area.
Quindi la destinazione d’uso dei locali non sarà più un problema per gli enti non profit che decideranno di iscriversi al RUNTS.
Purtroppo però le ASD non rientrano tra le categorie di Enti del Terzo Settore previste dal Codice.
Per approfondire come funzionerà il Registro Unico le consigliamo di leggere questo articolo.
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