Con questo articolo siamo arrivati al termine del nostro viaggio di esplorazione di tutte le fasi di vita di un’associazione.
Abbiamo esaminato:
- l’ideazione
- i documenti statutari
- l’EAS e i libri sociali
- la figura del socio
- la contestualità del tesseramento
- e gli organi sociali
Oggi analizziamo la procedura per la chiusura di un’associazione non riconosciuta (quelle riconosciute hanno un iter più complesso e lungo).
Lo scioglimento di un’associazione può avvenire per diverse ragioni: quando sono state raggiunte le finalità istituzionali oppure è divenuto impossibile raggiungerle, oppure quando gli associati sono venuti tutti a mancare ( art. 27 c.c. CAPO II ).
In questo ultimo caso si intende che non esiste più la volontà da parte dei soci di lavorare insieme, oppure la base associativa è andata riducendosi nel tempo fino a rendere impossibile proseguire le attività.
Nello statuto dovrebbero essere disciplinate le modalità dello scioglimento dell’associazione e di norma:
- il consiglio direttivo deve convocare un’assemblea straordinaria la quale dovrà deliberare la chiusura dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, dedotte eventuali passività;
- sono previste delle maggioranze qualificate per le votazioni, ossia serve un numero prestabilito di presenze e un’alta percentuale di favorevoli.
Se nello statuto non è previsto nulla, ci viene in soccorso l’articolo 21 comma 3 del codice civile che è applicabile anche alle associazioni non riconosciute e che stabilisce: “Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati”.
Per quanto riguarda il patrimonio sociale la procedura che deve essere adottata è la seguente:
- prima l’associazione deve pagare eventuali debiti,
- poi gli eventuali residui monetari devono essere donati ad altra associazione che operi nello stesso ambito.
I beni materiali (bancone bar, sedie, attrezzature, ecc.) devono essere liquidati (cioè venduti o rottamati) o anch’essi vanno donati ad associazioni similari.
In assenza di istruzioni nello statuto, l’assemblea straordinaria deve decidere a quale ente associativo devolvere il patrimonio.
Inoltre deve approvare un rendiconto economico annuale fino alla data di chiusura, dal quale sarà rilevato il patrimonio sociale.
Questo punto è molto importante perché risponde al principio cardine delle associazioni non profit di non devolvere gli utili tra i soci in nessun momento della vista associativa, quindi neanche in caso di chiusura.
Se i soldi non bastano?
È bene ricordare che se il patrimonio sociale non fosse sufficiente a coprire tutti i debiti, anche se l’associazione è sciolta rimane valido quanto sancisce l’art.38 del codice civile: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.”
Ne avevamo parlato dettagliatamente in questo articolo.
Comunicazioni da fare dopo lo scioglimento
Una volta pronto il verbale di assemblea che ha sancito lo scioglimento dell’associazione, bisognerà procedere con i seguenti adempimenti/comunicazioni:
- il presidente dovrà recarsi all’Agenzia delle Entrate per la chiusura del codice fiscale e dell’eventuale partita IVA (oppure delegare qualcuno per iscritto);
- informare i vari uffici responsabili di eventuali registri (ONLUS, associazione promozione sociale, CONI per le associazioni sportive dilettantistiche, volontariato, ecc.);
- informare il Comune di residenza dell’associazione;
- informare la banca per l’estinzione del conto corrente (se esiste);
- presentare le dichiarazioni modello UNICO e IRAP e modello 770 (se dovute);
- chiudere i contratti delle utenze, di affitto, di collaborazione, ecc.
E alla fine?
Una volta espletate tutte le operazioni e le comunicazioni relative allo scioglimento, non va buttato nulla!
La documentazione dell’associazione (verbali, fatture, bilanci, ecc.) va conservata per 10 anni perché il fisco e gli altri organi di controllo potrebbero chiedere di visionare i documenti.
Germana Pietrani Sgalla
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