Sta per iniziare la stagione delle dichiarazioni dei redditi e coloro che hanno effettuato erogazioni liberali agli enti associativi godranno di vantaggi fiscali.
Vediamoli nel dettaglio.
Il Codice del Terzo Settore e le erogazioni liberali
Il Codice del Terzo Settore (CTS) ha modificato il sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali riconosciute a chi effettua erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore (ETS).
Le detrazioni fiscali
L’art.83 comma 1 del CTS precisa che le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS – comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società – potranno detrarre una somma pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro fatte.
La detrazione sale al 35% in caso di erogazioni liberali in denaro o in natura fatte a favore delle OdV.
In entrambi i casi la somma detraibile in ciascun periodo d’imposta non può essere superiore a 30.000 euro.
Le deduzioni fiscali
Alle persone fisiche, agli enti e alle società che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS spetta una deduzione dal reddito complessivo netto pari a un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art.83 comma 2).
L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a decorrenza del suo ammontare.
Ai soci delle società di mutuo soccorso spetta una detrazione del 19% dei contributi associativi erogati per un importo massimo di 1.300 euro.
L’art.18 comma 3 del D.lgs 112/2017 prevede agevolazioni fiscali ai soggetti che investono somme nel capitale sociale delle imprese sociali (non società) incluse le società cooperative, a condizione che le somme ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per le persone fisiche è prevista la detrazione IRPEF del 30% sulle somme investite – fino ad 1.000.000 di euro – e mantenute per almeno 5 anni.
Per le persone giuridiche è prevista la deduzione IRES del 30% sulle somme investite – fino ad 1.800.000 di euro – e mantenute per almeno 5 anni.
Il Social Bonus
Il Social Bonus è un credito d’imposta istituito dal CTS (art.81).
Riassumendo diciamo che si tratta di un credito d’imposta spettante a coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli ETS non commerciali che investono nel recupero di beni immobili inutilizzati o confiscati alla criminalità.
Il credito d’imposta è pari:
- al 65% per le erogazioni effettuate da persone fisiche, nel limite del 15% del reddito imponibile o del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa;
- al 50% per le erogazioni liberali effettuate da enti o società, nel limite del 5 per mille dei ricavi annui o del 15% del reddito imponibile per gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo per i soggetti titolari di reddito d’impresa, può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Attenzione alla tempistica
Le disposizioni dettate dagli artt.81+83 del CTS si applicano già (dal 1° gennaio 2018) alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte ai rispettivi registri (art.104 comma 1).
Per quanto riguarda gli altri enti associativi le disposizioni sopra citate si applicheranno agli enti iscritti al Registro Unico del Terzo Settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea (art.104 comma 2).
E le erogazioni liberali al mondo sportivo?
Ci sono agevolazioni fiscali anche per le erogazioni effettuate in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Le persone fisiche che effettuano donazioni in denaro possono detrarre dalle imposte una somma pari al 19% dell’erogazione effettuata su un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d’imposta.
Gli enti commerciali soggetti passivi IRES possono detrarre dall’imposta lorda una somma pari al 19% delle erogazioni liberali per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo d’imposta.
Lo Sport Bonus
Per chi vuole investire nello sport dilettantistico, la Legge di bilancio 2019 ha confermato lo Sport Bonus, che era stato introdotto dalla legge di bilancio precedente.
Consiste in un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate da privati per:
- interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici;
- realizzazione di nuove strutture.
I soggetti donatori non possono cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni.
Il credito è riconosciuto:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile,
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui
ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Gli enti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, dandone pubblicità con mezzi informatici;
- lo stato di avanzamento dei lavori, rendicontando l’utilizzo delle somme erogate entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture.
Le regole generali per le erogazioni liberali
Per poter godere dei benefici fiscali elencati in questo articolo, è fondamentale ricordare che:
- le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate con mezzi tracciabili (banche, uffici postali, carte di pagamento, assegni);
- il donatore deve conservare la ricevuta del pagamento con esplicita indicazione della causale del versamento e dei dati del beneficiario;
- le misure agevolative non sono cumulabili tra loro (art.83 comma 4 CTS), neanche con analoghe misure previgenti all’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (ossia il 03/08/2017).
A questo punto non mi resta che augurarvi buona raccolta!
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